Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La Banca centrale europea (BCE) ha applicato il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (2) al fine di irrogare sanzioni in diverse aree di sua competenza, ivi comprese, in particolare, l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.
(2)Il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (3) attribuisce alla BCE il diritto di irrogare sanzioni nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) in caso di violazione del regolamento.
(3)Nel campo della sorveglianza degli SPIS, l'esperienza acquisita nella conduzione della prima valutazione approfondita ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) ha evidenziato che per assicurare l'efficace imposizione di sanzioni per violazioni in materia di sorveglianza si rendono necessarie talune modifiche al Regolamento (CE) n. 2157/1999 (ECB/1999/4).
(4)In particolare è necessario chiarire la definizione di banca centrale nazionale competente per garantire coerenza con la definizione di autorità competente nel Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). È necessario inoltre chiarire la composizione dell'unità di indagine indipendente per assicurare che essa possa assolvere alle proprie funzioni d'indagine nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento.
(5)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2095