Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1)Nell'aprile 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari, IOSCO) hanno pubblicato i Principles for financial market infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari) (1). Successivamente il Committee on Payments and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPMI), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato linee guida su tali principi. La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di attuare i principi CPMI-IOSCO e le successive linee guida in quanto applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) per mezzo del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (2).
(2)Il Consiglio direttivo ha riesaminato la generale applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), ai sensi dell'articolo 24. Il riesame ha tenuto conto delle risultanze della prima valutazione approfondita degli SPIS. La valutazione ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire alcuni aspetti e, in qualche caso, di apportare modifiche più sostanziali miranti ad assicurare l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati.
(3)Ai fini del presente regolamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno accesso agli SPIS tramite partecipanti diretti, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere trattati come partecipanti indiretti (3).
(4)Per assicurare l'effettiva attenuazione del rischio, è importante mantenere una chiara separazione tra le funzioni operative, di gestione dei rischi e di revisione interna, anche affidandone l'esercizio a persone diverse. Inoltre, per i gestori di SPIS al di fuori dell'Eurosistema, fatta salva la normativa nazionale, dovrebbe assicurarsi che nei rispettivi Consigli sia presente un membro indipendente per rafforzarne l'efficacia. Poiché l'Eurosistema ha obiettivi e responsabilità di politica pubblica e un assetto istituzionale definito nel trattato e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai gestori di SPIS dell'Eurosistema dovrebbe essere accordata un'esenzione da tale requisito.
(5)Inoltre, il Consiglio direttivo ha riscontrato la necessità di chiarire ulteriormente le responsabilità del Consiglio del gestore dello SPIS, che comprendono l'approvazione delle decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS o del gestore dello SPIS e dei principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento dello SPIS.
(6)In generale, il Consiglio direttivo ha convenuto che è necessario migliorare significativamente l'attenuazione del rischio di liquidità generato in sistemi di regolamento differito su base netta (deferred NET settlement, DNS) assicurando l'effettiva attenuazione del rischio di liquidità per tutti i cicli dal momento in cui un ordine di trasferimento è stato incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento nette e la posizione è visibile al partecipante.
(7)Per permettere il regolare funzionamento dello SPIS, è necessario che i partecipanti dispongano di strumenti adeguati per gestire in modo efficace la loro liquidità. Il gestore dello SPIS è tenuto a monitorare e agevolare il regolare flusso di liquidità a livello di sistema, tenendo conto dell'esposizione di liquidità di ciascun partecipante.
(8)Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro deve assicurarsi che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale. Poiché tale requisito si applica altresì ove uno SPIS che offre il regolamento in moneta di banca centrale versi in una situazione di emergenza, i gestori di SPIS che regolano pagamenti per conto di altri SPIS dovrebbero adoperarsi per far sì che il regolamento sia definitivo anche in questa evenienza.
(9)Per assicurare che gli SPIS siano protetti nei confronti di possibili perdite di esercizio, le attività in possesso del gestore dello SPIS a copertura dei rischi di impresa dovrebbero essere segregate dalle attività detenute per le operazioni giornaliere. Inoltre, dovrebbe operarsi una distinzione tra un piano di risanamento e di ordinata liquidazione dello SPIS, da un lato, e un piano patrimoniale dello SPIS, dall'altro. Mentre quest'ultimo deve rispecchiare la possibilità di raccogliere capitale, il primo dovrebbe assicurare che, nel corso normale dell'attività di impresa, i fondi disponibili per un piano di risanamento e di ordinata liquidazione non scendano al di sotto dell'importo necessario ad attuarli.
(10)Assicurare l'efficace gestione del rischio operativo è un processo continuo che richiede che le politiche e le procedure operative siano testate e riesaminate periodicamente e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario, specialmente a seguito di modifiche significative al sistema. Ciò vale in particolare per la gestione dei rischi cyber la cui importanza è cresciuta dalla pubblicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Il presente regolamento stabilisce specifici requisiti, importanti per l'attenuazione dei rischi cyber.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2094