La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 9 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto da Decco Iberica Post Cosecha S.A.U una domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base. Il 14 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda aggiornata. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il 12 maggio 2017 l'Autorità ha fornito alla Commissione una relazione tecnica sul sorbato di potassio (2). Il 20 luglio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione del sorbato di potassio e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.
(3)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il sorbato di potassio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4)Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati tuttavia identificati problemi specifici riguardanti l'esposizione al sorbato di potassio, in particolare attraverso i residui derivanti dall'uso di pesticidi. L'Autorità ha concluso che le informazioni relative ai residui erano molto limitate e, di conseguenza, non ha potuto effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori. Non si può escludere il superamento della dose giornaliera ammissibile temporanea del sorbato di potassio a causa dell'ulteriore esposizione dei consumatori ai residui derivanti dall'uso di pesticidi.
(5)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di relazione di esame. Il richiedente non ha presentato osservazioni.
(6Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare il sorbato di potassio come sostanza di base.
(7)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza sorbato di potassio non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2068