La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 19 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto dal Groupe Peyraud Nature una domanda di approvazione delle spezie Capsicum spp. come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 10 ottobre 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.
(3)Nel corso della consultazione organizzata dall'Autorità, il richiedente si è dichiarato disposto a modificare la denominazione della sostanza di base in estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c).
(4)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e non è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari.
(5)Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati identificati alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione al componente capsaicina e la mancanza di stime dell'esposizione all'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c), in particolare attraverso l'uso in pesticidi, e per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e gli organismi non bersaglio.
(6)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state sottoposte a un attento esame.
(7)Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.
(8)Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base.
(9)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2067