Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la prestazione (meccanismo di inversione contabile). I Paesi Bassi non si avvalgono di tale opzione.
(3)Sono stati recentemente scoperti casi di frode nel settore dei servizi di telecomunicazione nei Paesi Bassi. Di conseguenza, i Paesi Bassi intenderebbero introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle prestazioni nazionali di servizi di telecomunicazione.
(4)A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è possibile applicare solo fino al 31 dicembre 2018 il meccanismo di inversione contabile e il periodo minimo di applicazione è di due anni. Poiché la condizione del periodo minimo di applicazione non può essere soddisfatta, i Paesi Bassi non possono applicare l'inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.
(5)Di conseguenza, con lettera protocollata presso la Commissione l'11 luglio 2017, i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 395 di tale direttiva.
(6)In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 6 settembre 2017 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(7)Obiettivo della deroga richiesta è prevenire le frodi IVA nel settore dei servizi di telecomunicazione. Sebbene le prestazioni di servizi di telecomunicazione siano suscettibili di frode e siano oggetto di attento monitoraggio, i Paesi Bassi hanno recentemente individuato sistemi di scambi fraudolenti nei minuti di chiamata e riguardanti diversi operatori inadempienti e imprese cuscinetto. Queste operazioni hanno generato perdite significative di gettito fiscale.
(8)Sulla base delle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, i metodi convenzionali di individuazione e prevenzione delle frodi non sono efficaci, in quanto i servizi in questione sono erogati a partire da paesi terzi e non sono menzionati in nessun registro né elenco. I pagamenti avvengono attraverso piattaforme di pagamento collegate a conti bancari esterni all'Unione, il che rende più difficile individuare le transazioni e impossibile ottenere informazioni dalle banche. I Paesi Bassi sottolineano che senza il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi in questione la perdita di gettito aumenterà in modo esponenziale.
(9)I Paesi Bassi dovrebbero quindi essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione fino al 31 dicembre 2018.
(10)La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a designare il destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA nel caso delle prestazioni di servizi di telecomunicazione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
T.TÕNISTE
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2013