Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio del 7 Novembre 2017 recante modifica della Decisione d’Esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

(2)La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Romania ad applicare misure di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2014, al fine di attuare un provvedimento finalizzato a limitare al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore, e l'IVA sulle spese relative a tali veicoli, compreso il carburante, quando essi non sono utilizzati esclusivamente a scopi professionali. La decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio (3) ha prorogato il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2017.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2017 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

(4)L'applicazione di un tasso forfettario per l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali semplifica la riscossione dell'IVA.

(5)In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 29 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(6)Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.

(7)La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2020.

(8)Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2020, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2020, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(9)La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/232/UE del Consiglio,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2012/232/UE del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore.

2.Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

T. TÕNISTE

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2012

 

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