La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 (2) la Commissione ha classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99 come altra videocamera digitale.
(2)Nella sentenza sulle cause riunite C-435/15 e C-666/15 (3), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento (UE) n. 876/2014 è nullo.
(3)Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate nulle dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 dovrebbe quindi essere abrogato.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Ottobre 2017
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore Generale
Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1977