La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.
(2)Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.
(3)È necessario modificare la nomenclatura combinata al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio (2), e la progressiva riduzione dei dazi doganali per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (3).
(4)È inoltre necessario modificare la nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando denominazioni scientifiche e codici obsoleti, inserendo nuove sottovoci per agevolare il controllo di merci specifiche necessarie per la produzione e l’uso di ordigni esplosivi improvvisati e adeguando l’elenco DCI e l’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi.
(5)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno che, qualora un aeromobile civile sia stato registrato come tale e dichiarato per l’immissione in libera pratica, sia abolito l’obbligo del regime di uso finale. Il certificato di immatricolazione dell’aeromobile è considerato prova sufficiente del carattere civile. La presenza di tale certificato a bordo di ogni aeromobile è obbligatoria in virtù della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Dovrebbero pertanto essere modificate le disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.
(6)A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo.
(7)Con effetto dal 1o gennaio 2018, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1925