La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1o aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (2) dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato:
1)E’ inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Divieto di doppio finanziamento
Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»;
2)All'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;
3)All'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);
4)L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Ripartizione del finanziamento dell'Unione
Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»;
5)All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (*1), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (*2), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.
(*1)Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16)."
(*2)Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;"
6)All'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:
a)La lettera h) è soppressa;
b)E’ aggiunto il seguente secondo comma:
«Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1o aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1962