Direttiva d’Esecuzione 2014/96/UE della Commissione del 15 Ottobre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno adottare le prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire che la commercializzazione avvenga in conformità alla direttiva 2008/90/CE.

(2)Per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati e le piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati, è necessario prevedere prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio.

(3)I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati dovrebbero essere commercializzati con un'etichetta rispondente a determinate prescrizioni. Tale etichetta dovrebbe essere redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta dovrebbe in ogni caso essere stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva.

(4)Per consentire che i lotti di diverse varietà o tipi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati siano commercializzati insieme, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un documento di accompagnamento a integrazione dell'etichetta, al fine di agevolare l'informazione degli utilizzatori e di migliorare la tracciabilità e i controlli dei lotti in tutte le fasi della commercializzazione. Tale documento dovrebbe essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile o dal fornitore interessato sotto la supervisione dell'organismo ufficiale responsabile.

(5)Per la commercializzazione dei materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) dovrebbe essere richiesto un documento redatto dal fornitore.

(6)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

Ha adottato la seguente direttiva:

Articolo 1

Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto (di seguito i «materiali di moltiplicazione»), ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti (di seguito le «piante da frutto»), ufficialmente certificate come materiali certificati, siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 2 e 4. Se del caso, ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1.Per quanto riguarda i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati, gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta conforme ai paragrafi da 2 a 5 sia redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono disporre che le piante da frutto di un anno o più siano etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.

2.L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

a)la dicitura «norme e regole UE»;

b)lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

c)l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

e)il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)la denominazione botanica;

g)la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;

h)la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;

j)la quantità;

k)il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

l)l'anno di emissione;

m)nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale.

3.L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

4.Se per una qualsiasi categoria di piante o di parti di piante è utilizzata un'etichetta colorata, il colore dell'etichetta è:

a)bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;

b)bianco per i materiali di base;

c)blu per i materiali certificati.

5.L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.

Qualora, a norma del paragrafo 1, secondo comma, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

Articolo 3

Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1.Gli Stati membri possono disporre che, per i lotti di varietà o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, un documento di accompagnamento possa essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile, o dal fornitore interessato sotto la supervisione di detto organismo, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo2.

2.Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)comprende le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e quali indicate sulla relativa etichetta;

b)è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c)è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

d)accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

e)riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

f)indica la data di rilascio del documento;

g)comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3.Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 2, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati

1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati siano commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, tali lotti siano sufficientemente omogenei.

Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

a)le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al paragrafo 2; oppure

b)le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al paragrafo 2.

2.Ai fini della presente direttiva, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.

Articolo 5

Documento del fornitore per i materiali CAC

1.Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «documento del fornitore»).

Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile all'etichetta di cui all'articolo 2 o al documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.

2.Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a)la dicitura «norme e regole UE»;

b)lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;

c)l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

e)il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)la denominazione botanica;

g)i materiali CAC;

h)la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)la quantità;

j)il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto;

k)la data di emissione del documento.

3.Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

Articolo 6

Attuazione

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Clausola di revisione

La Commissione sottopone a revisione l'articolo 2, paragrafo 4, entro il 1o gennaio 2019.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,il 15 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_298_R_0006

 

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