Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio del 10 Ottobre 2017 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all’Articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)Ai sensi della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio (2), la Romania è autorizzata ad applicare una soglia superiore e a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio (3) che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE e a innalzare nel contempo la soglia di esenzione al controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR.

(4)La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.

(5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 9 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 12 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(6)Secondo la Romania la misura dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA per numerose piccole imprese. La misura dovrebbe inoltre ridurre l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese.

(7)Poiché la deroga comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(8)Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2020 entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

(9)Secondo i dati forniti dalla Romania, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(10)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4),

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 Ottobre 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

T. TÕNISTE

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1855

 

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