Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1857 della Commissione del 13 Ottobre 2017 sul riconoscimento delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni in strumenti derivati…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a trovare soluzioni che assicurino la coerenza tra i requisiti giuridici stabiliti dall'Unione e quelli dei paesi terzi nel settore disciplinato dal medesimo regolamento. Tra le soluzioni previste rientra la delega concessa alla Commissione ad adottare decisioni con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, si considerano aver rispettato le disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza consente di evitare l'applicazione di regole duplicate o in conflitto e contribuisce pertanto al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i partner internazionali dell'Unione e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificate dalle norme tecniche adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 14, lettere a) e b), e paragrafo 15, del medesimo regolamento, stabiliscono i requisiti giuridici dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, nonché gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie applicabili a tali contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») e lo scambio di garanzie («margini») tra le controparti.

(3)Affinché il regime giuridico di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regime giuridico dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli consentiti dai requisiti dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi regolamentari perseguiti. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto a quello a cui li esporrebbero contratti derivati dello stesso tipo stipulati da controparti stabilite nell'Unione e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione.

(4)Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America (2) riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha concluso che i requisiti giuridicamente vincolanti previsti dagli Stati Uniti d'America per la conferma tempestiva, la riconciliazione e la compressione del portafoglio sono equivalenti ai requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto riguarda invece il regime statunitense per la risoluzione delle controversie, l'ESMA ha ritenuto che al momento della sua valutazione esso non fosse equivalente al regime previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia nell'Unione.

(5)Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione, però, non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità ad attenuare i rischi derivanti dai contratti in oggetto in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America ai contratti derivati OTC sono definite dal titolo VII della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, di seguito «legge Dodd-Frank») e dalle specifiche norme di attuazione adottate dalla Commodity Futures Trading Commission (di seguito «regolamenti della CFTC»). La legge Dodd-Frank, entrata in vigore nel luglio del 2010, ha istituito un nuovo quadro regolamentare per alcuni derivati OTC definiti come swap dalla sezione 1a(47) della legge sulle borse merci (Commodity Exchange Act, di seguito «CEA»), che mira a ridurre il rischio sistemico, ad aumentare la trasparenza e a promuovere l'integrità del mercato all'interno del sistema finanziario. La competenza sugli swap è esercitata dalla CFTC e la maggior parte delle disposizioni operative del titolo VII della legge Dodd-Frank è entrata in vigore nel 2011.

(7)Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, aggiunte nella nuova sezione 4 s(i) della CEA tramite la sezione 731 della legge Dodd-Frank, si applicano agli «swap dealer» e ai «major swap participant» così come definiti nella CEA. La presente decisione dovrebbe quindi coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione concernenti gli obblighi in materia di conferma tempestiva, compressione e riconciliazione del portafoglio, valutazione e risoluzione delle controversie, nonché i requisiti di margine applicabili agli «swap dealer» e ai «major swap participant» stabiliti negli Stati Uniti, autorizzati e sorvegliati conformemente ai regolamenti della CFTC. La presente decisione, tuttavia, non dovrebbe coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America applicabili ai soggetti registrati presso la Securities and Exchange Commission come «security-based swap dealer» o «major security-based swap participant» ai sensi della legge sulla negoziazione di titoli del 1934 (Securities Exchange Act, 15 U.S.C. 78a e segg.).

(8)I regolamenti della CFTC sulle tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stabiliscono obblighi analoghi a quelli previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la parte 23, sottoparte I, dei regolamenti della CFTC stabilisce in dettaglio taluni requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. I requisiti stabiliti nei regolamenti della CFTC sono equivalenti a quelli di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 in tutti i seguenti aspetti: i) la frequenza e le soglie di abbinamento per la riconciliazione del portafoglio; ii) le scadenze per l'abbinamento delle conferme tempestive; iii) i requisiti in materia di compressione del portafoglio secondo il principio «rispetta o spiega»; iv) i requisiti in materia di valutazione giornaliera delle operazioni non compensate. Tenuto conto dell'impatto limitato del diverso ambito di applicazione dei requisiti relativi agli accordi per la risoluzione delle controversie, tali requisiti dovrebbero anch'essi essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti in materia dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione agli swap rientranti nell'ambito di competenza della CFTC, secondo la definizione della sezione 1a(47) della CEA, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione della CFTC applicabili agli «swap dealer» e ai «major swap participant» dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda gli obblighi concernenti la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, come stabiliti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

(10)Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, i requisiti giuridicamente vincolanti della CFTC sono stati stabiliti dai «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants» (requisiti in materia di margini per gli swap non compensati a carico degli «swap dealer» e dei «major swap participant»), pubblicati nel gennaio del 2016 (di seguito «norma finale sul margine») e dai «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements» (requisiti in materia di margini per gli swap non compensati a carico degli «swap dealer» e dei «major swap participant» — Applicazione transfrontaliera dei requisiti in materia di margini), pubblicati nell'agosto del 2016 (di seguito «norma sul margine per le operazioni transfrontaliere»).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1857

 

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