Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera del 16 settembre 2016 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad applicare nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde (al largo della costa scozzese) e nelle isole Scilly (al largo della costa sudoccidentale dell'Inghilterra), un'aliquota d'accisa ridotta sul gasolio e sulla benzina senza piombo, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (la «direttiva»). Il 16 dicembre 2016 il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari.
(2)Nelle suddette zone, il prezzo del gasolio e della benzina senza piombo, più elevato del prezzo medio praticato nel resto del territorio del Regno Unito, mette i consumatori locali di carburante in condizioni di svantaggio. La differenza di prezzo è dovuta a costi unitari aggiuntivi imputabili alla posizione geografica delle isole, allo scarso numero di abitanti e alla fornitura di volumi di carburante relativamente bassi.
(3)La riduzione fiscale non dovrebbe essere superiore a quanto necessario per compensare i costi unitari aggiuntivi sostenuti dai consumatori nelle aree geografiche interessate.
(4)Le aliquote d'accisa ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 7 della direttiva.
(5)Tenuto conto dell'insularità delle zone alle quali si applica e della moderata riduzione delle aliquote, la misura non dovrebbe dare luogo a movimenti aggiuntivi specificamente collegati alla fornitura di carburante.
(6)Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale, ed è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.
(7)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva, qualsiasi autorizzazione concessa in base a tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di prevedibilità, l'autorizzazione è concessa per un periodo di sei anni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante per motori in tutte le isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly.
La riduzione rispetto ai livelli di tassazione applicati a livello nazionale rispettivamente alla benzina senza piombo e al gasolio non eccede, nelle zone geografiche in questione, il costo aggiuntivo constatato nella vendita al dettaglio rispetto al costo medio praticato nella vendita al dettaglio nel resto del Regno Unito e non supera 50 GBP per 1 000 litri di prodotto.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2017 e cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2023.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1767