Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 211 e l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo») è applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.
(2)Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2013.
(3)La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo il 22 marzo 2017 mediante deposito di un atto di adesione.
(4)A norma dell'articolo 67 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
(5)L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.
(6)A seguito del cambiamento degli status di Mayotte (2) e Saint-Barthélemy (3) e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio (4) relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe essere aggiornato.
(7)È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche agli status di alcuni paesi e territori associati all'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione è basata sul progetto di decisione accluso.
Il rappresentante dell'Unione nel comitato APE può accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1766