Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione del 30 Agosto 2017 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(3)I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione (4). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(4)I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (5). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

(5)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6).

(6)Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione.

(7)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1511

 

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