La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
(2)Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2) e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
(3)Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) e (UE) 2016/1179 della Commissione (5).
(4)Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data stabilita, è opportuno che essi possano applicare su base volontaria anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
(5)Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:
-Dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1o marzo 2018, e
-Del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1o marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze:
bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1510