Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio del 30 Agosto 2017 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea e che abroga il Regolamento (CE) n. 329/2007.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e chiede a tutti gli Stati membri dell'ONU di applicare un certo numero di misure restrittive nei confronti della RPDC. Le successive risoluzioni dell'UNSC (UNSCR) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2371 (2017) hanno esteso ulteriormente queste misure restrittive.

(2)Conformemente a queste UNSCR, la decisione (PESC) 2016/849 prevede in particolare restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di determinati beni, servizi e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (programmi sulle armi di distruzioni di massa (ADM)), un embargo sui beni di lusso, nonché il congelamento dei beni di persone, entità e organismi collegati ai programmi ADM. Ulteriori misure riguardano il settore dei trasporti, tra cui le ispezioni dei carichi e divieti che interessano navi e aeromobili della RPDC, il settore finanziario, come il divieto di prestare taluni servizi finanziari, e il settore diplomatico, per prevenire abusi di privilegi e immunità.

(3)Il Consiglio ha inoltre adottato diverse misure restrittive supplementari dell'UE che completano e rafforzano le misure restrittive dell'ONU. A tal fine, il Consiglio ha esteso l'embargo sulle armi, le restrizioni all'importazione e all'esportazione e l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni e ha introdotto divieti relativi ai trasferimenti di fondi e a certi investimenti.

(4)Ai fini dell'attuazione delle suddette misure restrittive e, in particolare, per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 215 del trattato a livello dell'Unione.

(5)Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) è stato modificato più volte. Vista l'entità delle modifiche introdotte, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroghi e sostituisca il regolamento (CE) n. 329/2007.

(6)La Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie che sarà adottato dal comitato del CSNU, istituito a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato per le sanzioni»), o dal CSNU e, se del caso, ad aggiungere i codici di nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

(7)La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco dei beni di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sui beni di lusso, tenendo conto degli elenchi di beni di lusso compilati in altre giurisdizioni.

(8)Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati XIII, XIV, XV, XVI e XVII del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla RPDC e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I; II, III, IV e V della decisione (PESC) 2016/849.

(9)La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco dei servizi, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

(10)L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri dell'ONU ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1509

 

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