Regolamento (UE) 2017/1491 della Commissione del 21 Agosto 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva 2,4-DB nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.

(4)Una domanda di rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione sul rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 3 giugno 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(7)L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni e ha inoltrato alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 13 maggio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni (6) sulla possibilità che il 2,4-DB soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 18 maggio 2017.

(9)Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 2,4-DB è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del 2,4-DB.

(11)La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per cui i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB possono essere autorizzati. È quindi opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.

(12)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 ottobre 2017 il periodo di approvazione del 2,4-DB, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1491

 

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