La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce il contenuto e alcuni obiettivi generali delle specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), tuttavia la direttiva non fissa gli obiettivi specifici di ciascuna STI, ma conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a tale scopo.
(2)La presente decisione stabilisce un insieme coerente di obiettivi specifici che dovrebbero essere integrati nelle STI al fine di migliorare l'interoperabilità, consentendo al contempo di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.
(3)Tali obiettivi specifici delle STI dovrebbero essere attuati mediante richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia»), conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797. Tali richieste dovrebbero essere basate sulle priorità della Commissione e sulla disponibilità di risorse dell'Agenzia. Per ciascun obiettivo specifico le raccomandazioni dell'Agenzia dovrebbero comprendere le analisi costi-benefici e le valutazioni d'impatto delle soluzioni tecniche considerate, al fine di consentire alla Commissione di scegliere le soluzioni più vantaggiose e di attuare le STI mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.
(4)Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le STI esistenti coprono in modo soddisfacente tutti i sottosistemi di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. Tuttavia, in linea con i principi di «Legiferare meglio», al fine di ridurre il numero di atti legislativi e di aumentare ulteriormente la coerenza tra le STI, è opportuno rivedere l'ambito di specifiche STI ed eventualmente ristrutturare o fondere alcune di esse, in modo da evitare duplicazioni e garantire una corrispondenza più diretta tra i sottosistemi, i requisiti essenziali e le STI. Ciò dovrebbe tenere conto della stabilità necessaria per la legislazione ferroviaria.
(5)Al fine di garantire la coerenza della legislazione, è opportuno tenere conto dei possibili effetti e delle interfacce tra le STI e tra le STI e le strategie, le politiche e la legislazione esistenti. Dovrebbe inoltre essere valutato se includere le soluzioni proposte, o specifici elementi, nelle STI stesse o in documenti e normative correlati. Le STI dovrebbero inoltre preservare, ogniqualvolta possibile, le disposizioni in esse contenute che eliminano gli ostacoli tecnici all'interoperabilità, in particolare quelle che facilitano la libera circolazione dei veicoli in tutta l'Unione.
(6)Le revisioni delle STI dovrebbero tenere conto dell'esperienza maturata dal settore ferroviario per quanto riguarda i requisiti poco chiari o altri costi e effetti indesiderati derivanti dalle STI, in particolare l'esperienza dei corridoi merci ferroviari o le esperienze derivanti dall'applicazione delle STI a linee a bassa densità di traffico.
(7)Le revisioni delle STI dovrebbero anche tenere conto della necessità di conseguire un giusto equilibrio tra un approccio basato sulle regole, che consente di agevolare la compatibilità tecnica, in particolare per le interfacce tra sottosistemi, ma anche tra i componenti di interoperabilità e i sottosistemi, e un approccio basato sul rischio che consente di agevolare il progresso tecnico e le soluzioni innovative, in particolare quando si specificano funzioni e prestazioni.
(8)Le revisioni delle STI dovrebbero tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario e delle relative attività di ricerca e di innovazione, in particolare, ma non limitato a, Shift2Rail, lasciando un margine di manovra per l'innovazione e integrando le innovazioni quando raggiungono un adeguato livello di maturità stabilito dall'Agenzia.
(9)Per quanto riguarda la coerenza tecnica delle reti ferroviarie con scartamento di 1 520 mm dell'Unione e dei veicoli utilizzati su tali reti, le STI pertinenti dovrebbero tener conto dell'evoluzione dei requisiti tecnici applicabili alle reti con scartamento di 1 520 mm dei paesi terzi.
(10)Al fine di favorire la loro promozione e l'eventuale adozione al di fuori dell'Unione e di agevolare l'interscambio tra le reti dei paesi terzi e quelle dell'Unione, le STI possono contenere disposizioni volontarie che tengano conto dei requisiti comuni in altre aree geografiche, ad esempio carichi per asse più alti per i treni pesanti.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1474