La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/97 impone al soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita elencato nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di redigere un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, in modo da fornire al cliente, relativamente ai prodotti assicurativi non vita elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni necessarie che gli consentano di prendere una decisione informata.
(2)L'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 indica le informazioni che dovrebbero figurare nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
(3)Per offrire al cliente informazioni sul prodotto che siano di agevole lettura, facilmente comprensibili e comparabili, è opportuno che, nella presentazione delle informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, il documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo sia improntato a un disegno, una struttura e un formato comuni, anche in termini di icone o simboli usati. Inoltre, le informazioni sulle eventuali coperture supplementari o facoltative non dovrebbero essere precedute da segni di spunta, crocette o punti esclamativi; le informazioni che devono essere incluse nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo dovrebbero occupare di norma due pagine di formato A4 e, comunque, non superare in nessun caso la lunghezza di tre pagine di formato A4.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1502712824641&uri=CELEX:32017R1469