La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea è proprietaria del sistema EGNOS a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1285/2013. La sua acquisizione completa da parte dell'Unione, avvenuta il 1o aprile 2009, è stata oggetto di uno scambio di lettere tra l'Agenzia spaziale europea e la Commissione il 24 marzo e il 31 marzo 2009 ed è stata approvata mediante decisione della Commissione del 31 marzo 2009 (2). Nella lettera indirizzata all'Agenzia spaziale europea il 31 marzo 2009 la Commissione ha precisato di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
(2)L'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS è costituita da un centro di coordinamento operativo del sistema, dai centri di controllo della missione, da stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, da stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari, da un centro servizi e da una rete protetta per la trasmissione di dati.
(3)Il centro di coordinamento operativo del sistema costituisce il nucleo centrale dell'esercizio del sistema EGNOS poiché ne gestisce le attività operative e la manutenzione. Ha sede a Tolosa (Francia) dal 2004, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro di coordinamento operativo del sistema. Inoltre un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
(4)I due centri di controllo della missione, che hanno il compito di monitorare e controllare in permanenza lo stato e il funzionamento del sistema, sono situati a Ciampino (Italia) e a Torrejón (Spagna) rispettivamente dal 2004 e dal 2003, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione queste due sedi in quanto corrispondono alle esigenze del programma, si avvalgono degli investimenti pubblici già concessi a loro favore e soddisfano i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio sono ubicati i centri di controllo della missione. Inoltre un trasferimento ad altre sedi sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
(5)Le stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale («Ranging and Integrity Monitoring Station» o «RIMS») hanno il compito di monitorare a livello locale il corretto funzionamento dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e misurano in tempo reale le discrepanze tra i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi da tali sistemi e la propria localizzazione di riferimento, determinata con estrema precisione. La scelta della loro ubicazione tiene conto innanzi tutto dell'esigenza tecnica di distribuire le stazioni sull'insieme dei territori coperti dal sistema EGNOS nel rispetto dell'equilibrio geografico, ma anche dell'eventuale presenza di impianti e attrezzature preesistenti nonché del rispetto dei requisiti di sicurezza in coordinamento con gli Stati membri e i paesi terzi nei cui territori sono ubicate le suddette stazioni.
(6)Il numero e l'ubicazione delle stazioni RIMS possono variare a seconda dello stato di avanzamento del programma, delle sue necessità e in particolare dell'estensione della copertura del sistema in piena conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1285/2013. Essi possono inoltre essere modificati in base all'esito delle analisi del rischio per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda le stazioni RIMS situate nei paesi terzi.
(7)Le stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari («Navigation Land Earth Station» o «NLES») inviano ai transponder EGNOS installati sui satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nei territori coperti dal sistema EGNOS di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione. Esistono due stazioni NLES per ogni satellite geostazionario. La scelta della loro ubicazione riflette essenzialmente esigenze di natura tecnica, in particolare la necessità di collegare localmente le apparecchiature del sistema EGNOS con le apparecchiature di trasmissione del segnale appartenenti ai gestori dei satelliti geostazionari sui quali sono installati i transponder EGNOS, ma tiene conto altresì del rispetto dei requisiti di sicurezza.
(8)Il numero e l'ubicazione delle stazioni NLES possono variare a seconda dello stato di avanzamento e delle necessità del programma, e in particolare della durata di vita dei transponder EGNOS installati sui satelliti geostazionari attualmente in orbita e della scelta dei satelliti sui quali saranno installati i futuri trasponder.
(9)Il centro servizi ha, da un lato, il compito di monitorare la qualità dei segnali e dei dati inviati dai transponder installati sui satelliti geostazionari e, dall'altro, di fungere da interfaccia con gli utenti EGNOS. Assicura inoltre la diffusione dei dati a carattere commerciale del servizio EDAS di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1285/2013. Il centro servizi ha sede a Torrejón (Spagna) dal 2004, ossia prima dell'acquisizione del sistema da parte dell'Unione. Non vi è motivo di mettere in discussione questa sede in quanto corrisponde alle esigenze del programma, si avvale degli investimenti pubblici già concessi a suo favore e soddisfa i requisiti di sicurezza in coordinamento con lo Stato membro nel cui territorio è ubicato il centro servizi. Inoltre un trasferimento ad altra sede sarebbe economicamente oneroso e potrebbe compromettere il funzionamento del sistema.
(10)Al fine di garantire un'interconnessione sicura e in tempo reale di tutte le componenti dell'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS, esse sono collegate tra loro attraverso la rete EWAN («Egnos Wide Area Network»), una rete protetta per la trasmissione di dati specificatamente dedicata al sistema. A causa delle caratteristiche fisiche della rete, nella presente decisione non è possibile fissarne né precisarne la sede.
(11)È opportuno approvare la sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della missione, delle stazioni RIMS, delle stazioni NLES e del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS.
(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La sede del centro di coordinamento operativo del sistema, dei centri di controllo della missione, delle stazioni di monitoraggio dell'integrità e della variazione del segnale, delle stazioni di comunicazione con i satelliti geostazionari e del centro servizi, che costituiscono l'infrastruttura terrestre del sistema EGNOS, è fissata nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1406