La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci.
(2)In conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, accluso alla decisione 2006/324/CE, un determinato volume di ciascuno di tali contingenti tariffari è stato assegnato al Regno di Thailandia e il resto è stato aperto alle importazioni provenienti da tutti i paesi.
(3)Un contingente tariffario specifico per paese è assegnato sulla base dell'origine non preferenziale delle merci. L'indicazione di tale origine non preferenziale deve essere inclusa nella dichiarazione per l'immissione in libera pratica nell'Unione. In alcuni casi tale dichiarazione deve essere corroborata da una prova dell'origine rilasciata dalle autorità competenti del paese di origine.
(4)A norma del regolamento (CE) n. 847/2006, il beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinato alla presentazione di un certificato di origine che soddisfi le condizioni previste all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2454/93 a decorrere dal 1o aprile 2016.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5), in vigore dal 1o maggio 2016, non contempla più una procedura di rilascio e di presentazione di un certificato di origine paragonabile a quella applicata fino al 30 aprile 2016 a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7)Le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che
beneficiano dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 847/2006 sono subordinate alla presentazione di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (6). La procedura di rilascio del DVCE offre garanzie sufficienti quanto all'origine delle preparazioni e conserve di pesci.
(8)Inoltre, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci in conformità all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tale disposizione autorizza mezzi di prova diversi da un certificato ufficiale e garantisce la corretta applicazione delle norme pertinenti.
(9)È pertanto opportuno sopprimere dal regolamento (CE) n. 847/2006 l'obbligo di presentare un certificato di origine specifico al fine di beneficiare dei contingenti tariffari per le merci in questione originarie della Thailandia.
(10)Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che sostituisce dal 1o maggio 2016 le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 per tenere conto delle nuove norme.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il testo degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
L'origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell'Unione.
Articolo 4
I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1405