Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione del 19 Luglio 2017 relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.DOMANDA

(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sui transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(2)La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da PR Industrial SRL e Toyota Material Handling Europe («i richiedenti»), produttori dell'Unione di transpallet manuali.

B.PRODOTTO

(3)Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900019 e 8431200019). Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori) («il prodotto in esame»).

(4)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio (2) sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 (3) («le misure in vigore»).

D.MOTIVAZIONE

(6)La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sul prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dal Vietnam.

(7)Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.

(8)La richiesta dimostra che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(9)Questa variazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Vietnam. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituiscono una forma di elusione in quanto le parti cinesi costituiscono oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto dell'operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1348

 

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