La Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in base al quale la Commissione Amministrativa ha la responsabilità di trattare ogni questione amministrativa e interpretativa derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in base al quale la commissione amministrativa deve incoraggiare quanto più possibile l’utilizzo delle nuove tecnologie,
visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 in base al quale «La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento dovrà avvenire per via telematica […]» e «La Commissione Amministrativa deve definire la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati»,
visto l’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante il periodo transitorio, che recita «Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via telematica […]» e «Tali periodi transitori non devono superare i 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.»,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 conferisce alla Commissione Amministrativa il potere di stabilire le modalità pratiche per i periodi transitori necessari al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
(2)È necessario chiarire i principi fondamentali che le istituzioni dovranno applicare durante il periodo transitorio.
(3)Dopo la data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, un numero significativo di domande era in corso di trattazione e i relativi diritti erano stati riconosciuti in base al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3); per quanto riguarda tali domande lo scambio di informazioni si baserà in genere sulle procedure di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (4), compreso l’uso dei formulari della serie E.
(4)L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede che, nei casi previsti dal precedente considerando, si effettui una «doppia liquidazione» e che al beneficiario venga erogato l’importo più favorevole.
(5)Tuttavia, in pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione liquidata in base all’applicazione dei nuovi regolamenti non risulterà più favorevole rispetto ad una liquidazione basata sui regolamenti precedenti. Non è, quindi, realistico ritenere che le istituzioni, in tali circostanze, applichino due procedure distinte, a norma dei regolamenti (CEE) n. 574/72 e (CE) n. 987/2009.
(6)Il paragrafo 5 della decisione H1 chiarisce la validità dei certificati (formulari della serie E) e della Tessera europea di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) emessi prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
(7)Durante il periodo transitorio gli Stati membri sono liberi di decidere quando si ritengono pronti a partecipare allo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), nel suo complesso o per Business Use Cases (BUCs e, allo stesso tempo, si impegnano a rispettare l’attuazione programmata dell’EESSI negli Stati membri e la sequenza dei BUC per avviare lo scambio telematico, secondo quanto raccomandato dalla Commissione Amministrativa.
Deliberando secondo le modalità di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
Decide:
1.Durante il periodo transitorio, i principi guida cui ispirarsi dovranno essere: la buona collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. La necessità di garantire una transizione agevole ai cittadini che esercitano i loro diritti in base ai nuovi regolamenti riveste un’importanza prioritaria.
2.A partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, la versione cartacea dei documenti elettronici strutturati (SED) sostituirà i formulari della serie E che si basano sui regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
3.In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che dispongano di procedure nazionali automatizzate che emettono formulari della serie E o che abbiano messo a punto scambi telematici (ad esempio i progetti Build) che non possono essere ragionevolmente modificati entro tale data, possono continuare ad usarli durante il periodo transitorio, purché siano pienamente garantiti i diritti dei cittadini derivanti dai nuovi regolamenti.
4.Durante il periodo transitorio un’istituzione dovrà accettare, in ogni caso, informazioni pertinenti su qualsiasi documento rilasciato da un’altra istituzione, anche se trasmesso utilizzando un formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbi riguardo ai diritti dell’interessato, in uno spirito di buona cooperazione l’istituzione dovrà contattare l’istituzione che ha rilasciato il documento.
5.Come indicato al paragrafo 5 della decisione H1, i formulari della serie E, i documenti e le Tessere europee di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) emessi prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi e le autorità degli altri Stati membri ne dovranno tener conto, anche dopo tale data, fino alla scadenza della loro validità, alla loro revoca o sostituzione con i documenti emessi o comunicati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
6.Nell’attuare lo scambio telematico delle informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), ciascuno Stato membro può seguire un approccio flessibile, per fasi successive, via via che è in grado di operare nell’ambito del sistema EESSI attraverso i suoi punti d’accesso.
7.Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 6, la sequenza programmata dei BUC nell’ambito di EESSI che gli Stati membri dovranno seguire sarà stabilita mediante un accordo di collaborazione in seno alla Commissione Amministrativa. Tale sequenza sarà basata su un aumento progressivo dei BUC e prevederà il raggruppamento di più BUC laddove opportuno.
8.Per ogni BUC per il quale siano stati avviati gli scambi telematici, ciascuno Stato membro si dovrà impegnare a partecipare allo scambio il prima possibile, non appena le proprie capacità di integrazione tecnica nei sistemi informatici lo consentono.
9.Gli Stati membri gestiranno scambi sia cartacei che telematici per lo stesso BUC, fino a quando tutti gli Stati membri saranno in grado di operare nell’ambito del sistema EESSI per quel particolare BUC.
10.Per uno Stato membro, essere in grado di operare nell’ambito del sistema EESSI, in relazione ad un particolare BUC, significa poter sia inviare che ricevere tutti i messaggi per quel BUC a e da altri Stati membri.
11.Le informazioni relative ai BUC per i quali uno Stato membro è operativo nell’ambito del sistema EESSI saranno inserite in un elenco accessibile alle istituzioni nazionali nonché nell’EESSI Institution Repository. Prima di diventare operativi nell’ambito del sistema EESSI per un determinato BUC, gli Stati membri dovranno informare per iscritto la Commissione Amministrativa entro un ragionevole lasso di tempo.
12.Durante il periodo transitorio lo scambio di informazioni tra due Stati membri per un determinato BUC dovrà avvenire o nell’ambito del sistema EESSI o al di fuori di esso in relazione a tutti gli scambi previsti da tale BUC, fatti salvi eventuali accordi bilaterali che possono riguardare, ad esempio, fasi condivise di prova, formazione o similari. Inoltre, tali scambi dovranno essere effettuati esclusivamente in ambito EESSI a partire dal momento in cui entrambi gli Stati membri dichiareranno di essere in grado di operare nel sistema EESSI per quel BUC.
13.In caso di BUC multilaterale, vale a dire un BUC per il quale più di due Stati membri partecipano allo scambio, gli scambi in ambito EESSI dovranno iniziare solamente previa verifica che a tale scambio prendano parte solo Stati membri che abbiano dichiarato di essere operativi in ambito EESSI per quel determinato BUC. I principi di cui al paragrafo 12 si applicano anche nei casi in cui più di due Stati membri partecipino ad un BUC.
14.La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
15.La presente decisione sostituisce la decisione E1 del 12 giugno 2009.
Il Presidente della Commissione Amministrativa
Malcolm SCICLUNA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0719(01)