Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione del 18 Luglio 2017 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, e 3,

considerando quanto segue:

(1)I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2),

-Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (3),

-Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (4) e

-Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (5).

(2)I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (6),

-Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (7),

-Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (8) e

-Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (9).

(3)A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2016. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2017 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2226 (10) e (UE) 2017/162 (11) della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2016 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2016 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)Nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (12), il Belgio ha chiesto alla Commissione, con lettera del 16 novembre 2016, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C) fino a concorrenza del 10 % del contingente. I quantitativi supplementari assegnati nel 2016 nell'ambito di tale procedura dovrebbero essere considerati eccedenti gli sbarchi autorizzati ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (13).

(9)Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Luglio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1345

 

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