Decisione (UE) 2017/1346 del Consiglio del 17 Luglio 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 febbraio 2005 la convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1) («convenzione di Århus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio (2).

(2)L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Århus per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell'UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)A norma dell'articolo 15 della convenzione di Århus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Århus («comitato») che è competente per esaminare il rispetto delle disposizioni della convenzione di Århus da parte delle parti.

(4)Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 riguardante l'accesso alla giustizia a livello di UE («conclusioni»). Al paragrafo 123 delle conclusioni, il comitato ha dichiarato che «la parte interessata non ha rispettato l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Århus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi.»

(5)Gli organi della convenzione di Århus sono stati informati con la dichiarazione resa dall'Unione al momento della firma e ribadita al momento dell'approvazione della convenzione di Århus del fatto che «nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità […] le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull'accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione.»

(6)Una delle conclusioni nel caso ACCC/C/2008/32, ossia che l'Unione non rispetta i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 della convenzione di Århus, è stata incorporata nel progetto di decisione VI/8f, che sarà presentata alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus, che si terrà nel settembre 2017 a Budva (Montenegro).

(7)L'Unione dovrebbe esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Århus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.

(8)In ragione della separazione dei poteri nell'Unione, il Consiglio non può dare istruzioni o formulare raccomandazioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») in merito alla sua attività giurisdizionale. Pertanto, le raccomandazioni contenute nel progetto di decisione VI/8f relative alla Corte di giustizia e alla giurisprudenza della stessa non possono essere accolte.

(9)L'Unione continua a sostenere pienamente gli importanti obiettivi della convenzione di Århus.

(10)È opportuno che l'Unione stabilisca la posizione da adottare alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1. La posizione da adottare da parte dell'Unione alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f relativa al rispetto da parte dell'Unione degli obblighi previsti dalla convenzione di Århus è di accettare il progetto di decisione VI/8f a condizione di:

-Sopprimere l'ultima parte del paragrafo 6 del progetto di decisione VI/8f e sostituire «endorses» con«takes note of», in modo tale che tale paragrafo sarebbe formulato come segue: «Takes note of the finding of the Compliance Committee with regard to communication ACCC/C/2008/32 (part II) that the Party concerned fails to comply with Article 9, paraghraphs 3 and 4, of the Convention.»;

-Inserire le parole «to consider» dopo le parole «Recommends to the Party concerned» all'inizio del paragrafo 7 del progetto di decisione VI/8f, che si leggerebbe pertanto come segue: «Recommends that the Party concerned considers that:»

-Sopprimere i termini «to the Court of Justice of the European Union» dal paragrafo 7, lettera b), punto i), del progetto di decisione VI/8f; e

-Sopprimere il paragrafo 7, lettera c), del progetto di decisione VI/8f.

2.Altre modifiche marginali in linea con l'approccio della presente decisione possono essere concordate nell'ambito del coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sul progetto di decisione VI/8f.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 Luglio 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

T. TAMM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1346

 

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