La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
(2)La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(3)In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(4)In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(5)L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(6)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
(7)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_294_R_0007