Decisione d’Esecuzione della Commissione dell'8 Ottobre 2014,che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina. La rinotracheite infettiva bovina è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1).

(2)L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE reca anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(3)L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che il proprio territorio o parte di esso sia indenne da una delle malattie elencate nell'allegato E, parte II, della direttiva medesima, presenti una documentazione giustificativa adeguata alla Commissione. Tale articolo contempla anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(4)La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi di lotta e di eradicazione del BHV-1 presentati dagli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni dal BHV-1 e alle quali si applicano le garanzie complementari in conformità all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6)Il Belgio ha presentato alla Commissione un programma mirante all'eradicazione dell'infezione da BHV-1 nel suo intero territorio. Tale programma è conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Tale programma prevede inoltre norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare la malattia da tali Stati membri o regioni.

È opportuno approvare il programma presentato dal Belgio e le garanzie complementari presentate in virtù dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(7)L'allegato I della decisione 2004/558/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(8)Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dello Stato federato della Baviera, figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Lo Stato federato della Baviera è considerato indenne dal BHV-1 e figura quindi nell'elenco di cui all'allegato II di tale decisione.

(9)La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV-1 per il Land della Turingia, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata da tale Stato membro, il Land della Turingia non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10)L'allegato II della decisione 2004/558/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(11)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,l'8 Ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

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