La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio (di seguito «ipoclorito di sodio»).
(2)L'ipoclorito di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale» e nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile», come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)L'Italia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 17 maggio 2010.
(4)In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5)In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 contenenti ipoclorito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
(6)È pertanto opportuno approvare l'ipoclorito di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. Stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.
(7)È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1273