La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 16 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(4)In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 13 e contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one potrebbero non soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto, gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.
(5)Non è pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (n. CE: n.a., n. CAS 2527-66-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1282