Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo, (1)
considerando quanto segue:
(1)In conformità della decisione (UE) 2017/75 del Consiglio (2), il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016, con riserva della sua conclusione.
(2)La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(3)È opportuno approvare il protocollo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (3) è approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7 del protocollo. (4)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 Giugno 2017.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DALLI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1163