Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La produzione unionale di 69 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere completamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.
(2)È necessario modificare le condizioni relative a 71 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione o degli obblighi relativi all'uso finale. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni che richiedono modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.
(3)Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per due dei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
(4)A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare con un asterisco le voci modificate dal presente regolamento.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
(6)Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1)Le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;
2)Le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 Giugno 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DALLI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1134