La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
(2)Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.
(3)Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1136