La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism» è formulato come segue «Chiediamo alla Commissione europea di proporre atti giuridici per prevenire le conseguenze nefaste dell'estremismo, soprattutto per il mercato interno».
(2)Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A norma delle disposizioni proposte del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero: 1) ricorrere a una motivazione positiva onde garantire che nel mercato interno l'estremismo sia individuato ed escluso; 2) favorire la trasparenza per consentire a tutti i cittadini e a tutte le imprese di riconoscere facilmente gli aiuti (finanziari) a sostegno dell'estremismo; 3) attuare le disposizioni in materia di diritto del lavoro e di risarcimento per lottare efficacemente contro l'estremismo nel mercato interno».
(3)Gli atti giuridici dell'Unione volti all'attuazione dei trattati possono essere adottati sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
(4)Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il ricorso all'articolo 114 del TFUE è giustificato soltanto se esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da avere un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno, mentre la semplice constatazione di disparità tra le normative nazionali non è sufficiente. Se lo scopo della misura è la prevenzione di ostacoli futuri agli scambi a causa delle divergenze tra le legislazioni nazionali, l'insorgere di tali ostacoli deve essere probabile e la misura di cui trattasi deve avere a oggetto la loro prevenzione.
(5)Per quanto riguarda le misure in materia di diritto del lavoro, l'articolo 153 del TFUE potrebbe fungere da base giuridica per un atto giuridico dell'Unione che stabilisca le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Analogamente, l'articolo 19 del TFUE potrebbe servire da base per misure volte a combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, anche sul posto di lavoro.
(6)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(7)A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.
(8)Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.
(9)La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori di cui ai considerando 3 e 5,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
1.La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» è registrata.
2.Le dichiarazioni di sostegno per la presente proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati intesi a:
-Ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
-Definire disposizioni in materia di protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
-Lottare contro la discriminazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2017.
Articolo 3
Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism», rappresentati da Seyran ATEȘ e Sebastian REIMER in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Giugno 2017
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo Vicepresidente
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1002