Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione del 7 Giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 84, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE prevede la consultazione delle autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 7 di tale direttiva. La direttiva 2014/65/UE stabilisce inoltre che debbano essere previsti moduli standard, modelli e procedure per tale consultazione.

(2)Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti, tali autorità dovrebbero designare un punto di contatto appositamente ai fini della comunicazione prima della concessione dell'autorizzazione.

(3)Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di consultarsi prima di concedere l'autorizzazione in modo efficiente e tempestivo è necessario stabilire le procedure per le richieste di consultazione, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di consultazione.

(4)I moduli standard, i modelli e le procedure dovrebbero consentire che le informazioni scambiate o trasmesse siano trattate come riservate conformemente alla direttiva 2014/65/UE, e che siano rispettate le norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e di trasferimento di tali dati.

(5)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici relativi all'introduzione di moduli standard e procedure per le autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0981

 

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