La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2014/65/UE stabilisce obblighi per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura, l'autorità competente può chiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per una verifica in loco o un'indagine.
(2)Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di collaborare e scambiarsi informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini della direttiva 2014/65/UE e di prestarsi piena assistenza reciproca, è opportuno stabilire procedure nonché modelli e moduli che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per la collaborazione e lo scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte a tali richieste.
(3)Per garantire che le autorità interpellate trattino le richieste di collaborazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente il motivo della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni. Al di là dell'uso di modelli e moduli per le richieste di collaborazione o di informazioni e per le risposte a tali richieste, le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l'interazione tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata durante tutto il processo.
(4)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(5)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
(7)L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di
attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli standard, modelli e procedure che devono essere utilizzati dalle autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0980