Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2017/938, del 23 settembre 2013 (2), la convenzione di Minamata sul mercurio (la «convenzione») è stata firmata il 10 ottobre 2013 a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)La convenzione è stata adottata a Kumamoto il 10 ottobre 2013. La convenzione fornisce un quadro per controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.
(3)Il mercurio è una sostanza per sua natura transfrontaliera ed è pertanto necessario intervenire a livello globale, integrando le misure adottate a livello europeo, se si vuole garantire la protezione delle persone e dell'ambiente nell'Unione.
(4)Il settimo programma di azione per l'ambiente (3) ha fissato l'obiettivo di lungo termine di un ambiente non tossico e ha sottolineato che, a tal fine, sono necessari interventi per contenere entro livelli minimi, entro il 2020, gli effetti negativi significativi delle sostanze chimiche sulla salute umana.
(5)La Strategia comunitaria sul mercurio del 2005, riveduta nel 2010, era finalizzata a ridurre le emissioni, diminuire l'offerta e la domanda di mercurio, garantire una protezione contro l'esposizione al mercurio e promuovere un'azione a livello internazionale in relazione al mercurio.
(6)Il Consiglio ribadisce il proprio impegno, quale espresso nelle conclusioni del 14 marzo 2011, rispetto all'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti, riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica in aria, acqua e suolo. La convenzione contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
(7)A norma dell'articolo 30, paragrafo 3 della convenzione, l'Unione dovrebbe dichiarare, nel suo strumento di approvazione, la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.
(8)È opportuno approvare la convenzione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La convenzione di Minamata sul mercurio è approvata a nome dell'Unione europea.
È inoltre approvata la dichiarazione di competenza prevista dall'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione.
Il testo della convenzione e la dichiarazione di competenza sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, unitamente alla dichiarazione di competenza.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 Maggio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
R. GALDES
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0939