Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per la salute delle persone e per la salute degli animali e dei vegetali. All'interno dell'Unione, il mercurio e i suoi composti sono soggetti alla normativa intesa a tutelare la salute umana e l'ambiente.
(2)Nel 2009 il consiglio direttivo del programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP) ha chiesto al direttore esecutivo dell'UNEP di convocare un comitato negoziale intergovernativo con l'incarico di preparare uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio, con l'obiettivo di ultimare i lavori prima della ventisettesima sessione ordinaria del consiglio direttivo nel 2013.
(3)In dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, per quanto attiene a materie che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Unione e rispetto alle quali quest'ultima ha adottato norme, a partecipare ai negoziati relativi a uno strumento globale giuridicamente vincolante sul mercurio, conformemente alle direttive di negoziato stabilite nell'addendum di tale autorizzazione.
(4)Il processo di negoziato è stato portato a termine con esito positivo durante la quinta sessione del comitato intergovernativo di negoziazione che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 18 gennaio 2013.
(5)L'Unione ha avuto un ruolo propulsore nel negoziato e ha partecipato attivamente al risultato entro i limiti delle direttive di negoziato conferite alla Commissione.
(6)Il Consiglio, in occasione della sua 3233a sessione del 21 marzo 2013, ha espresso soddisfazione per l'esito del processo di negoziato.
(7)Lo strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio sarà aperto alla firma presso la conferenza diplomatica di Kumamoto (Giappone) dal 7 all'11 ottobre 2013, quale convenzione di Minamata sul mercurio.
(8)È opportuno pertanto firmare la convenzione di Minamata sul mercurio,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione della convenzione di Minamata sul mercurio è autorizzata, con riserva della conclusione di tale convenzione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Settembre 2013
Per il Consiglio
Il Presidente
V. JUKNA
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0938