Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto dal Regno Unito la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, avviando in tal modo la procedura ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).
(2)Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato degli orientamenti, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE. In particolare, ha approvato le modalità procedurali di cui all'allegato della dichiarazione dei 27 capi di Stato o di governo e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 15 dicembre 2016. In conformità del punto 4 di tale allegato, nell'arco di tempo fra le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio e il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), assistiti da un gruppo ad hoc con presidenza permanente, garantiranno che i negoziati siano condotti conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio, e forniranno una guida al negoziatore dell'Unione.
(3)È pertanto opportuno istituire un gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» («gruppo ad hoc») con presidenza permanente.
(4)Il gruppo ad hoc dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione. In particolare, detto gruppo dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio nel corso dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE, conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio. Il gruppo ad hoc potrebbe altresì fornire assistenza in questioni connesse alla procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE che non rientrano nei negoziati con il Regno Unito.
(5)Poiché la procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE è temporanea, il gruppo ad hoc dovrebbe cessare una volta adempiuto il suo mandato.
(6)In seguito alla notificazione ai sensi dell'articolo 50 TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio o che lo riguardano
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È istituito il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE».
Esso è presieduto dal segretariato generale del Consiglio.
Articolo 2
Il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» assiste il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione.
Cessa una volta adempiuto il suo mandato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 Maggio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
L.GRECH
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1495829214842&uri=CELEX:32017D0900