La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)L'impiego del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma liquida è stato autorizzato per dieci anni per tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione (2).
(3)In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida come additivo per mangimi destinati a specie di pollame e di suini, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(5)Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e migliora la disponibilità di fosforo fitato per le specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1495829214842&uri=CELEX:32017R0896