La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di apportare piccole modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni. Le modifiche proposte nei testi allegati non stabiliscono nuovi requisiti sostanziali ma agevolano l'applicazione pratica delle misure di sicurezza aerea dell'UE e sono basate sui contributi ricevuti dagli Stati membri e dalle parti interessate in materia di sicurezza aerea.
(2)Si tratta della necessità di chiarire, armonizzare o semplificare talune misure specifiche in materia di sicurezza aerea al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(3)Le modifiche riguardano l'attuazione di un numero limitato di misure relative alla sicurezza aeroportuale, alla sicurezza degli aeromobili, al controllo (screening) di prodotti liquidi, aerosol e gel, ai bagagli da stiva, a merci e posta, alle provviste di bordo, alla selezione e formazione del personale e alle attrezzature di sicurezza.
(4)In seguito all'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere vietata agli agenti regolamentati la designazione di ulteriori mittenti responsabili, come raccomandato nella lettera agli Stati 16/85 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Prima di perdere il proprio status, al più tardi il 30 giugno 2021, i mittenti responsabili designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero avere la possibilità di diventare agenti regolamentati o mittenti conosciuti.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0815