Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/818 del Consiglio dell'11 Maggio 2017 recante una Raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello Spazio Schengen.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (1), in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(2)Il Consiglio ha raccomandato che cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli temporanei e proporzionati alle frontiere a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo iniziale di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalle carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dai successivi movimenti secondari dei migranti irregolari che entrano dalla Grecia e si spostano in altri Stati Schengen. Tale periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, due volte, rispettivamente l'11 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017, per ulteriori periodi di tre mesi ciascuno.

(3)Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, il periodo iniziale raccomandato dal Consiglio può essere ulteriormente prorogato se le circostanze eccezionali perdurano.

(4)Le raccomandazioni dell'11 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 richiedevano che gli Stati Schengen interessati comunicassero ogni mese alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuare tali controlli, se del caso. La Commissione ha ricevuto tali relazioni da tutti gli Stati Schengen interessati. Dalle informazioni contenute in tali relazioni emerge che i controlli si sono attenuti alle condizioni stabilite dalla raccomandazione. Le informazioni pervenute confermano anche una stabilizzazione della situazione in tali Stati, in termini di numero di respingimenti e di domande di asilo ricevute durante i controlli.

(5)Tuttavia, nonostante questi progressi, le condizioni stabilite nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono ancora totalmente soddisfatte. Inoltre, nonostante i progressi in atto e il significativo miglioramento nella gestione delle frontiere esterne registrati in Grecia nel 2016 nonché il soddisfacimento da parte della Grecia delle raccomandazioni formulate in seguito alla visita di valutazione svoltasi nel 2015 senza preavviso, nel paese e lungo la rotta dei Balcani occidentali si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari. Il rischio di movimenti secondari irregolari di tali migranti nello spazio Schengen perdura.

(6)Nella comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia», la Commissione ha indicato le varie strategie che devono essere adottate per tornare al pieno funzionamento dello spazio Schengen. Il processo di messa in funzionamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è in corso. Sono necessari tuttavia ulteriori contributi degli Stati membri per completarne le risorse e consentire che essa svolga pienamente il suo ruolo di protezione delle frontiere esterne dell'Unione. Non sono ancora state emesse raccomandazioni a seguito delle prime valutazioni di vulnerabilità. Le trattative relative all'accordo sullo status con la Serbia sono attualmente in corso.

(7)Dopo più di un anno, l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 continua a dare risultati tangibili, come confermato nella quinta relazione sui progressi compiuti (2). Il numero di arrivi continua tuttavia ad essere superiore al numero di rimpatri dalla Grecia alla Turchia, cosa che causa una pressione supplementare sulle isole greche. Occorre compiere ulteriori progressi per quanto riguarda altri elementi della dichiarazione. L'attuazione della dichiarazione richiede quindi un monitoraggio costante. Lo stesso vale per la situazione lungo la rotta dei Balcani occidentali e per l'attuazione della dichiarazione della riunione dei leader della rotta dei Balcani occidentali.

(8)Pertanto, continuano a sussistere le circostanze eccezionali che determinano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a repentaglio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(9)Alla luce dei fatti sopra esposti risulta giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore e finale proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.

(10)Il Consiglio prende atto della raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, che contribuirebbe a sua volta all'eliminazione graduale dei controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di sopprimere tutti i controlli alle frontiere interne e di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile dando precedenza all'uso dei controlli di polizia per affrontare adeguatamente le gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il Consiglio prende atto che la Commissione raccomanda che tutti gli Stati Schengen attuino le misure raccomandate al più presto e al massimo entro sei mesi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0818

 

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