Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/788 della Commissione dell'8 Maggio 2017 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione (2) indica i dati che gli Stati membri sono tenuti a registrare e a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito della gestione concorrente da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(2)A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, tali dati devono essere aggiornati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento. Per contro, la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), deve essere trasmessa dagli Stati membri annualmente con i dati aggiornati ogni anno entro la fine dell'anno precedente. Sussistono inoltre differenze circa il contenuto dei dati delle due relazioni e si creano così inutili oneri amministrativi per gli Stati membri nell'elaborazione di tali relazioni.

(3)Al fine di aumentare la coerenza tra le diverse relazioni e quindi di semplificare l'adempimento degli obblighi di notifica, anche i dati richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 dovrebbe essere aggiornati annualmente e dovrebbero riguardare gli stessi interventi e gli stessi dati oggetto della relazione di attuazione prevista dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a inviare. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (4) fissa le norme per la presentazione dei pertinenti dati cumulativi sugli interventi. Al fine di chiarire che tali regolamenti si riferiscono agli stessi obblighi di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere stabilito un chiaro nesso fra i due regolamenti e gli obblighi di comunicazione che impongono.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:

1)All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (*1), per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).»;"

2)L'articolo 3 è soppresso;

3)La tabella dell'allegato I, parte A, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento;

4)La tabella dell'allegato I, parte B, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;

5)La tabella dell'allegato I, parte C, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento;

6)La tabella dell'allegato I, parte D, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 Maggio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0788

 

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