La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, comprese, tra l'altro, taglie minime di riferimento per la conservazione, definite come le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca.
(2)Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
(3)Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento. L'allegato XII dello stesso regolamento stabilisce taglie minime di riferimento per la conservazione degli organismi marini. Attualmente tale allegato non prevede una taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone (Pagellus bogaraveo).
(4)L'occhialone è una specie di acque profonde presente nell'Atlantico nord-orientale; si tratta di una specie longeva, a maturazione tardiva e a crescita lenta, caratterizzata da scarsa produttività e vulnerabile allo sfruttamento. I dati di marcatura indicano che l'occhialone è presente in un'ampia area di distribuzione a cavallo tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Per ragioni biologiche e di gestione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) considera che nell'Atlantico nord-orientale siano presenti tre componenti distinte di tale popolazione, rispettivamente: a) nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII, b) nella sottozona CIEM IX e nelle zone adiacenti, e c) nella sottozona CIEM X (Azzorre).
(5)L'ultimo parere formulato dal CIEM nel giugno 2016 per l'occhialone (di seguito denominato «l'ultimo parere del CIEM») (3) nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII indica che lo stock è gravemente depauperato e, per la prima volta, raccomanda di fissare il totale ammissibile di catture (TAC) a livello zero. Il CIEM riferisce che le catture di occhialone nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII corrispondono all'1-2 % dei livelli storici degli anni sessanta e settanta. Il CIEM segnala inoltre, sulla base dei risultati di tre studi sulle reti a strascico realizzati in Francia, Spagna e Irlanda per monitorare questo tipo di pesca, che in questi studi le catture di occhialone sono rare, il che corrobora la valutazione secondo cui la biomassa dello stock riproduttore è molto bassa. Il CIEM raccomanda pertanto di ridurre la mortalità con ogni mezzo possibile, al fine di consentire la ricostituzione degli stock (3). Inoltre, il CIEM sottolinea l'importanza di attuare con urgenza misure di gestione per la protezione del novellame, in particolare stabilendo una taglia minima di sbarco per evitare la cattura di piccoli esemplari.
(6)Nell'ultimo parere del CIEM per l'occhialone nella sottozona CIEM IX si raccomanda di ridurre le catture del 13 % nel 2017 e di un ulteriore 14 % nel 2018 (4). Il CIEM osserva che dal 2009 le catture sono rimaste ben al di sotto del TAC e che da 718 tonnellate nel 2009 sono scese a 152 tonnellate nel 2015 (5). Il CIEM precisa inoltre che la distribuzione degli stock va al di là della sottozona CIEM IX e che le statistiche sulle catture sono incomplete.
(7)Nell'ultimo parere del CIEM per l'occhialone nella sottozona CIEM X si raccomanda di ridurre le catture del 12 % nel 2017 e di un ulteriore 12 % nel 2018. Nella sottozona CIEM X le catture di occhialone hanno raggiunto circa due terzi del livello registrato nel 2009 e negli anni precedenti. Nell'aprile 2015 lo CSTEP ha osservato che negli ultimi anni sono diminuite sia le catture che le catture per unità di sforzo di tale specie; questo significa che anche la biomassa disponibile di occhialone è in calo, e che le misure attualmente in vigore non sono quindi state sufficientemente efficaci per impedire tale declino.
(8)Il CIEM raccomanda l'adozione di un piano di gestione applicabile all'intera zona di distribuzione dello stock; quest'ultima comprende le zone adiacenti Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) e CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), soprattutto per tener conto del fatto che una parte significativa delle catture prelevate dallo stock della zona IX è effettuata in zone adiacenti non soggette al TAC in vigore, per le quali non si dispone di informazioni sullo stock. Il CIEM raccomanda l'attuazione di misure di gestione che garantiscano un corretto equilibrio nello sfruttamento di esemplari giovanili ed esemplari più vecchi, che può essere conseguito attraverso la fissazione di una taglia minima di sbarco.
(9)Come dimostrano i recenti sviluppi descritti sopra, lo sfruttamento intensivo dell'occhialone dovuto a una pesca eccessiva e la mancanza di sufficienti misure di gestione hanno gravemente depauperato lo stock nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII e ne hanno ridotto la consistenza nelle sottozone CIEM IX e X.
(10)Alla luce di quanto precede, vi sono chiare indicazioni del fatto che gli stock di occhialone dell'Atlantico nord-orientale sono sovrasfruttati e soggetti a rischio di esaurimento in tutte le zone se non vengono immediatamente adottate misure per proteggere il novellame.
(11)Le misure finora utilizzate dall'Unione per ridurre la mortalità dell'occhialone comprendono l'applicazione di TAC a partire dal 2003 e l'introduzione di una taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm per il Mediterraneo con il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (6) relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, sulla base di pareri scientifici (7). Il regolamento (CE) n. 850/98, che stabilisce taglie minime di riferimento per la conservazione di taluni organismi marini in altre zone, compreso l'Atlantico, non prevede attualmente alcuna taglia minima per l'occhialone dell'Atlantico.
(12)In base ai pareri scientifici, nelle zone VI, VII, VIII, IX e X l'occhialone dell'Atlantico giunge a maturità a una taglia compresa tra 33 e 36 cm. La Commissione, per valutare la proporzionalità della misura e in particolare per decidere se allo stock si debba applicare una taglia minima di 33 cm, ha esaminato i pareri scientifici e ha tenuto conto della necessità di garantire la coerenza con la politica comune della pesca e con l'obiettivo della progressiva eliminazione dei rigetti. I pareri scientifici indicano che il 75 % degli esemplari maschi e il 25 % degli esemplari femmina di occhialone raggiungono la maturità a una taglia di 33 cm (8). Pertanto 33 cm rappresentano la taglia in cui l'occhialone è in grado di riprodursi e di ricostituire lo stock. Inoltre, la fissazione di una taglia minima di 36 cm darebbe luogo a rigetti di occhialone e quindi non sarebbe coerente con l'obiettivo di eliminare progressivamente i rigetti.
(13)Inoltre, nel Mediterraneo è attualmente applicabile una taglia minima per l'occhialone di 33 cm. Poiché l'occhialone è presente in una zona a cavallo tra il Mediterraneo e l'Atlantico nord-orientale, affinché le misure possano essere efficaci è necessario garantire lo stesso livello di protezione in tutte le zone di distribuzione dello stock. Ciò permetterebbe anche di evitare dichiarazioni inesatte. Il fatto di autorizzare la cattura e lo sbarco di occhialone al di sotto di una taglia di 33 cm incide negativamente sulla capacità riproduttiva della specie e comporta quindi una grave minaccia per la conservazione dello stock dell'Atlantico nord-orientale.
(14)Le misure di cui al presente regolamento riguardano la conservazione di stock ittici esauribili. Esse mirano a evitare l'eccessivo sfruttamento degli stock di occhialone e a riportarli entro limiti biologici di sicurezza. La fissazione di una taglia minima di 33 cm per tali stock si applica anche ai prodotti dell'Unione e ai prodotti importati, indipendentemente dalla loro origine. Inoltre, le misure saranno applicate congiuntamente alle misure di conservazione dell'Unione destinate a far fronte a problemi analoghi, tra cui il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (9).
(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Ai fini del regolamento (CE) n. 850/98 e in aggiunta all'allegato XII dello stesso, all'occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica una taglia minima di riferimento di 33 cm nelle regioni da 1 a 5 quali definite all'articolo 2 del suddetto regolamento.
Articolo 2
Entro la fine del 2018 la Commissione valuta se le misure introdotte dal presente regolamento sono ancora necessarie.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0787