La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 114;
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, compresi fra l'altro l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nonché la natura e la descrizione di ciascuna misura.
(2)L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento, che contiene un elenco delle misure interessate.
(3)In conseguenza del divieto imposto dalla Russia all'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione e a causa della contrazione della crescita della domanda mondiale di latte e di prodotti lattiero-caseari, dovuta essenzialmente al rallentamento delle esportazioni verso la Cina, la Commissione ha adottato le misure necessarie a far fronte a tale situazione del mercato ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nei settori zootecnici. Tali misure sono stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/1853 (4), (UE) 2016/1612 (5) e (UE) 2016/1613 (6). Tali misure sono state concesse in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si applicano all'esercizio finanziario 2016 o 2017, ma non figurano nell'elenco dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. È pertanto opportuno includerle in detto elenco.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:
«10.Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0772