Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004.
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica araba d'Egitto.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con e la Repubblica araba d'Egitto. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla di un protocollo, avvenuta a Bruxelles il 29 ottobre 2015.
(5)L'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria prima della sua entrata in vigore
(6)È opportuno che il protocollo sia firmato fatta salva la sua conclusione e sia applicato in via provvisoria,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea con riserva della conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e i suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Luglio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0768