Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)Il 26 febbraio 2016, il Regno Unito ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo a seguito delle inondazioni abbattutesi su 11 regioni durante il periodo da dicembre 2015 a gennaio 2016. Nella loro richiesta, le autorità del Regno Unito hanno sottolineato che la valutazione dei danni era incompleta e che i dati pertinenti erano provvisori. La domanda definitiva è stata completata il 22 settembre 2016.
(4)Il 5 settembre 2016 Cipro ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativa alle conseguenze della grave siccità iniziata nell'ottobre 2015 e dei violenti incendi del 18 e 19 giugno 2016.
(5)Il 21 settembre 2016 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo a causa dei furiosi incendi che hanno colpito l'isola di Madera tra l'8 e il 13 agosto 2016.
(6)Le domande del Regno Unito, di Cipro e del Portogallo sono conformi alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo.
(8)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,
Hanno adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)Un importo di 60 301 050 EUR è erogato al Regno Unito;
b)Un importo di 7 298 760 EUR è erogato a Cipro;
c)Un importo di 3 925 000 EUR è erogato al Portogallo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 5 Aprile 2017.
Fatto a Strasburgo, il 5 Aprile 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A.TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
I.BORG
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0741