Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o a causa di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4).
(3)Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che lo 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
(4)È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un importo pari a 310 000 EUR al fine di fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
Hanno adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 310 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo,il 5 Aprile 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A.TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
I.BORG
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0742