Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Dal 1o novembre 2004, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
(2)Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Per registrarla adeguatamente è opportuno che la richiesta formulata da un membro del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sia comunicata per iscritto al segretario generale oppure formulata oralmente durante una riunione del Coreper o una sessione del Consiglio. È opportuno che le richieste formulate oralmente siano iscritte nel verbale della riunione o della sessione.
(3)Per calcolare tali percentuali occorre indicare nel regolamento interno del Consiglio (1) («regolamento interno») le cifre relative alla popolazione e le percentuali che esse rappresentano rispetto alla popolazione dell'Unione.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il regolamento interno è così modificato:
1)all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il 65 % della popolazione dell'Unione o, qualora non tutti gli Stati membri prendano parte alle votazioni, della popolazione degli Stati membri partecipanti e il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti sono calcolati conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III. Tali cifre si applicano anche tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 qualora, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, un membro del Consiglio chieda che un atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo ed un membro del Consiglio chieda che si verifichi che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.»;
2)all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:
«6.Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'allegato III. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S. GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_289_R_0004