Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/668/UE (1).
(2)A seguito di consultazioni con la parte ucraina e nel contesto degli sforzi globali per l'attuazione del processo di pace in Ucraina, la Commissione ha proposto al Consiglio di rinviare al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ei loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo di associazione») relative alle questioni commerciali (titolo IV), mantenendo al tempo stesso l'applicazione delle misure commerciali autonome dell'Unione a favore dell'Ucraina.
(3)L'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, deve avvenire in fasi. Con riguardo ai titoli III, V, VI e VII, nonché ai relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo di associazione dev'essere effettuata senza indugio, unitamente alla notifica delle disposizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio (2). Con riguardo al titolo IV, nonché ai relativi allegati e protocolli, la notifica dev'essere effettuata in modo da consentire l'applicazione provvisoria decorrere dal 1o gennaio 2016.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/668/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 4 della decisione 2014/668/UE sono aggiunti i seguenti commi:
«Per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dei titoli III, V, VI e VII, nonché i relativi allegati e protocolli, è effettuata senza indugio la notifica relativa all'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 486 dell'accordo.
Per quanto riguarda le pertinenti disposizioni del titolo IV, nonché i relativi allegati e protocolli, è effettuata la notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo in modo da consentire l'applicazione provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S. GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_289_R_0001